Da ItaliaOggi del 28 aprile 2009
I giudici amministrativi del Lazio hanno bocciato l’anticipo della riforma deciso dalla GelminiLa circolare rende obbligatorio un regolamento non definitivo
L’inglese potenziato nella scuola media non s’ha da fare. Per lo meno non prima che entri in vigore il regolamento che lo prevede. Il monito viene dal Tar del Lazio, che ha sospeso la circolare sulle iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado (4/2009) nella parte che prevede la sostituzione delle 2 ore della seconda lingua comunitaria con ulteriori due ore di inglese (ordinanza 1589, depositata il 7 aprile scorso).Il giudice amministrativo ha motivato il provvedimento spiegando che l’amministrazione non può anticipare con circolari ciò che è scritto nelle bozze di regolamento. Perché la circolare non è una fonte. Anche se si tratta di una prassi largamente utilizzata dall’amministrazione. Che di solito non attende che venga terminato l’iter di approvazione ed entrata in vigore dei regolamenti, per emanare le relative disposizioni agli uffici periferici.È il caso, per esempio, del decreto sugli organici. Che viene trasmesso ogni anno agli uffici scolastici insieme con una circolare che impartisce disposizioni su come distribuire gli alunni nelle classi. E su come fare per dare attuazione ai tagli, che vengono disposti abitualmente dai vari governi per ridurre la spesa pubblica. Ma quest’anno è accaduto anche per le nuove norme sulla condotta, che ancora non hanno terminato il loro iter, ma l’amministrazione centrale ha già dato le prime disposizioni. Insomma, si tratta di una prassi consolidata, che viene utilizzata dall’amministrazione centrale per ridurre i tempi fissati dalla legge per la formazione dei regolamenti. Che prima di dispiegare effetti devono passare al vaglio degli organi di controllo. Anche per ridurre al minimo i rischi che vengano annullati in sede di contenzioso. I controlli più importanti, infatti, riguardano il controllo di legalità che viene effettuato dal Consiglio di stato e di compatibilità economica, che viene vagliata dalla Corte dei conti. A ciò vanno aggiunti gli eventuali pareri obbligatori, come per esempio quello del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Un organo consultivo che fornisce pareri motivati particolarmente autorevoli, perché è composto dai rappresentanti di tutte le componenti che operano o comunque che sono coinvolte a vario titolo nel mondo della scuola. Tanto più che non sono rari i casi in cui gli argomenti contenuti in un parere negativo del Cnpi sia stato utilizzato dalla stesso giudice amministrativo per motivare sentenze di condanna dell’amministrazione.Quanto al caso oggetto del ricorso, esso verte sulla possibilità di evitare, a domanda, di imparare due lingue comunitarie per concentrarsi unicamente sull’inglese. Il tutto fagocitando le due ore della seconda lingua. E destinando, quindi all’inglese 5 ore la settimana. «In sede di iscrizione alla prima classe e con il vincolo di non variare tale scelta per l’intero corso della scuola secondaria di I grado», recita il passo della circolare ritenuto illegittimo, «le famiglie possono chiedere che il complessivo orario settimanale riservato all’insegnamento delle lingue comunitarie, per un totale di cinque ore, sia interamente riservato all’insegnamento della lingua inglese compatibilmente con le disponibilità di organico». La questione, peraltro, è stata ulteriormente chiarita dal ministero che ha spiegato alle scuole che l’inglese potenziato si può introdurre solo se ciò non comporta esuberi tra i professori di francese della stessa scuola o comunque della seconda lingua comunitaria. E questo chiarimento è contenuto nella circolare sugli organici: emanata anch’essa senza attendere l’entrata in vigore il decreto sugli organici. Fatto, questo, che pone a rischio tutte le operazioni che stanno effettuando gli uffici e mettere una seria ipoteca anche sulla mobilità del personale. Perché la procedura adottata dall’amministrazione è identica a quella sanzionata dal Tar del Lazio. Che probabilmente si pronuncerebbe allo stesso modo se la circolare sugli organici venisse fatta oggetto di un eventuale ricorso.
L’inglese potenziato nella scuola media non s’ha da fare. Per lo meno non prima che entri in vigore il regolamento che lo prevede. Il monito viene dal Tar del Lazio, che ha sospeso la circolare sulle iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado (4/2009) nella parte che prevede la sostituzione delle 2 ore della seconda lingua comunitaria con ulteriori due ore di inglese (ordinanza 1589, depositata il 7 aprile scorso).Il giudice amministrativo ha motivato il provvedimento spiegando che l’amministrazione non può anticipare con circolari ciò che è scritto nelle bozze di regolamento. Perché la circolare non è una fonte. Anche se si tratta di una prassi largamente utilizzata dall’amministrazione. Che di solito non attende che venga terminato l’iter di approvazione ed entrata in vigore dei regolamenti, per emanare le relative disposizioni agli uffici periferici.È il caso, per esempio, del decreto sugli organici. Che viene trasmesso ogni anno agli uffici scolastici insieme con una circolare che impartisce disposizioni su come distribuire gli alunni nelle classi. E su come fare per dare attuazione ai tagli, che vengono disposti abitualmente dai vari governi per ridurre la spesa pubblica. Ma quest’anno è accaduto anche per le nuove norme sulla condotta, che ancora non hanno terminato il loro iter, ma l’amministrazione centrale ha già dato le prime disposizioni. Insomma, si tratta di una prassi consolidata, che viene utilizzata dall’amministrazione centrale per ridurre i tempi fissati dalla legge per la formazione dei regolamenti. Che prima di dispiegare effetti devono passare al vaglio degli organi di controllo. Anche per ridurre al minimo i rischi che vengano annullati in sede di contenzioso. I controlli più importanti, infatti, riguardano il controllo di legalità che viene effettuato dal Consiglio di stato e di compatibilità economica, che viene vagliata dalla Corte dei conti. A ciò vanno aggiunti gli eventuali pareri obbligatori, come per esempio quello del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Un organo consultivo che fornisce pareri motivati particolarmente autorevoli, perché è composto dai rappresentanti di tutte le componenti che operano o comunque che sono coinvolte a vario titolo nel mondo della scuola. Tanto più che non sono rari i casi in cui gli argomenti contenuti in un parere negativo del Cnpi sia stato utilizzato dalla stesso giudice amministrativo per motivare sentenze di condanna dell’amministrazione.Quanto al caso oggetto del ricorso, esso verte sulla possibilità di evitare, a domanda, di imparare due lingue comunitarie per concentrarsi unicamente sull’inglese. Il tutto fagocitando le due ore della seconda lingua. E destinando, quindi all’inglese 5 ore la settimana. «In sede di iscrizione alla prima classe e con il vincolo di non variare tale scelta per l’intero corso della scuola secondaria di I grado», recita il passo della circolare ritenuto illegittimo, «le famiglie possono chiedere che il complessivo orario settimanale riservato all’insegnamento delle lingue comunitarie, per un totale di cinque ore, sia interamente riservato all’insegnamento della lingua inglese compatibilmente con le disponibilità di organico». La questione, peraltro, è stata ulteriormente chiarita dal ministero che ha spiegato alle scuole che l’inglese potenziato si può introdurre solo se ciò non comporta esuberi tra i professori di francese della stessa scuola o comunque della seconda lingua comunitaria. E questo chiarimento è contenuto nella circolare sugli organici: emanata anch’essa senza attendere l’entrata in vigore il decreto sugli organici. Fatto, questo, che pone a rischio tutte le operazioni che stanno effettuando gli uffici e mettere una seria ipoteca anche sulla mobilità del personale. Perché la procedura adottata dall’amministrazione è identica a quella sanzionata dal Tar del Lazio. Che probabilmente si pronuncerebbe allo stesso modo se la circolare sugli organici venisse fatta oggetto di un eventuale ricorso.
di Carlo Forte
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