Annullata per “disintegrità del contraddittorio” la sentenza del TAR Sicilia che dichiarava inammissibile il ricorso borsellino. possibili nuove elezioni regionali. testo integrale della sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunziato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 1265/2008, proposto dai signori
RITA BORSELLINO, MASSIMO FUNDARO’, TEODORO LAMONICA, ANTONIO GIUSEPPE PARRINELLO, GIOVANNI GIUCA, CALOGERO MICCICHE’, GIUSEPPE ORTISI, FABRIZIO FERRANDELLI e GIUSEPPE FURNARI, nella loro qualità di elettori e candidati all’elezione diretta del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana, svoltasi in data 13 e 14 aprile 2008, rappresentati e difesi dall’avv. Luca Di Raimondo ed elettivamente domiciliati in Palermo, via Sammartino n. 27, presso lo studio dell’avv. Annalisa Pagliaro;
c o n t r o
il MINISTERO DELL’INTERNO, l’UFFICIO CENTRALE REGIONALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO, la PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA e gli UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI DI TRAPANI, CATANIA, CALTANISSETTA, ENNA, AGRIGENTO, PALERMO, MESSINA, RAGUSA e SIRACUSA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati;
e nei confronti di
lista “IL POPOLO DELLE LIBERTA’”, in persona dei presentatori, non costituita in giudizio;
lista “LOMBARDO PRESIDENTE SICILIA FORTE E LIBERA” in persona del presentatore, non costituita in giudizio;
ARICO’ ALESSANDRO, BUZZANCA GIUSEPPE, CAPUTO SALVATORE, CURRENTI CARMELO, FALCONE MARCO, FORMICA SANTI, GENTILE LUIGI, INCARDONA CARMELO, MARROCCO LIVIO, POGLIESE SALVATORE DOMENICO, SCILLA ANTONINO e VINCIULLO VINCENZO, rappresentati e difesi dagli avv.ti Baldassare Lauria, Giuseppe Fragapani e Alessandro Finazzo ed elettivamente domiciliati in Palermo, via Noto n. 12, presso lo studio dell’ultimo;
SCOMA FRANCESCO, CAMPAGNA ALBERTO e CASCIO FRANCESCO, rappresentati e difesi dall’avv. Gaetano Armao ed elettivamente domiciliati in Palermo, via Noto n. 12, presso lo studio dello stesso;
LACCOTO GIUSEPPE, VITRANO GASPARE, FARAONE DAVIDE, GUCCIARDI BALDASSARRE, TERMINE SALVATORE, MARZIANO BRUNO, DIGIACOMO GIUSEPPE, ODDO CAMILLO, DI GUARDO ANTONINO, FERRARA MASSIMO, DI BENEDETTO GIACOMO, PICCIOLO GIUSEPPE, RAIA CONCETTA, PANARELLO FILIPPO, BONOMO MARIO, LUPO GIUSEPPE, DONEGANI MICHELE, CRACOLICI ANTONINO e SPEZIALE CALOGERO, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Pitruzzella, Natale Bonfiglio, Stefano Polizzotto e Daniela Ferrara ed elettivamente domiciliati in Palermo, via N. Morello n. 40, presso lo studio del primo;
MARINELLO VINCENZO e LEONTINI INNOCENZO, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Pitruzzella e Stefano Polizzotto ed elettivamente domiciliati in Palermo, via N. Morello n. 40, presso lo studio del primo;
FEDERICO GIUSEPPE, CARONIA MARIA ANNA, D’AGOSTINO NICOLA, FORZESE MARCO LUCIO, DE LUCA CATENO ROBERTO, RUGGIRELLO PAOLO, MINARDO RICCARDO, ROMANO FORTUNATO, ARENA GIUSEPPE GILIBERTO, RAFFAELE LOMBARDO e LEANZA NICOLA, rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Vitale e Alfio D’Urso ed elettivamente domiciliati in Palermo, via Giacomo Serpotta n. 66, presso lo studio dell’avv. Rosaria Zammataro;
CRISTAUDO GIOVANNI rappresentato e difeso dall’avv. Agatino Cariola ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Trentacoste n. 89, presso lo studio Allotta;
D’ANTONI ORAZIO, rappresentato e difeso dall’avv. Alfio D’Urso ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Giacomo Serpotta n. 66, presso lo studio dell’avv. Rosaria Zammataro;
LIMOLI GIUSEPPE rappresentato e difeso dall’avv. Antonino Lattuca ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Tasso n. 4, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Sireci;
MANCUSO FABIO MARIA rappresentato e difeso dall’avv. Agatino Cariola ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Trentacoste n. 89, presso lo studio Allotta;
DI GIOVANNI BALDASSARE rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Pitruzzella e Stefano Polizzotto ed elettivamente domiciliato in Palermo, via N. Morello n. 40, presso lo studio del primo;
LOMBARDO RAFFAELE nella qualità di Presidente della Regione Sicilia, non costituito in giudizio;
RINALDI FRANCESCO, FIORENZA CATALDO, MARINESE IGNAZIO, DI MAURO GIOVANNI ROBERTO, ADAMO GIULIA, AMMATUNA ROBERTO, ANTINORO ANTONIO, APPRENDI GIUSEPPE, ARDIZZONE GIOVANNI, BARBAGALLO GIOVANNI, BENINATI ANTONINO ANGELO, BOSCO ANTONINO, BUFARDECI GIAMBATTISTA, CASCIO SALVATORE, CIMINO MICHELE, COLIANNI PAOLO, CORDARO SALVATORE, CORONA ROBERTO, D’ASERO ANTONIO, DE BENEDICTIS ROBERTO, DINA ANTONINO, FAGONE FAUSTO MARIA, FINOCCHIARO ANNA MARIA PAOLA, GALVAGNO MICHELE, GENNUSO GIUSEPPE, GIANNI GIUSEPPE (detto PIPPO), GRECO GIOVANNI, LEANZA EDOARDO, LENTINI SALVATORE, LO GIUDICE GIUSEPPE, LOMBARDO ANGELO SALVATORE, RAIMONDO LUIGI BRUNO MARIA, MATTARELLA BERNARDO, MINEO FRANCESCO, MUSOTTO FRANCESCO, NICOTRA RAFFAELE GIUSEPPE, PANEPINTO GIOVANNI, RAGUSA ORAZIO, SAVONA RICCARDO, SCAMMACCA DELLA BRUCA GUGLIELMO e TORREGROSSA RAIMONDO GIUSEPPE, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - sede di Palermo (sez. I) - n. 1275/08, del 17 ottobre 2008.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti come sopra specificate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 28 gennaio 2009 il consigliere Raffaele Maria De Lipsis, e uditi altresì l’avv. L. Di Raimondo, l’avv. dello Stato Di Maggio, l’avv. L. Di Salvo, su delega degli avv.ti B. Lauria, G. Armao e G. Pitruzzella e l’avv. A. D’Urso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
F A T T O
1) Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Palermo, i ricorrenti nella loro qualità di elettori e candidati all’elezione diretta del Presidente della Regione e dell’Assem-blea Regionale Siciliana, svoltasi in data 13 e 14 aprile 2008, impugnavano i seguenti atti:
a) il verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Regionale in data 23 aprile 2008- 6 maggio 2008, con cui si è proceduto, tra l’altro, alla proclamazione degli eletti;
b) i verbali delle operazioni dei seguenti Uffici centrali circoscrizionali: Palermo, Messina, Trapani (in particolare), Enna, Catania, Caltanisetta, Agrigento, Ragusa e Siracusa;
c) il provvedimento di ammissione delle liste “Popolo delle Libertà” e “Lombardo Presidente Sicilia Forte e Libera”, alle elezioni del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana, svoltesi il 13 ed il 14 aprile 2008.
Deducevano i ricorrenti: violazione di legge (art. 14 bis della l. r. 29/1951 in relazione agli artt. 48 e 97 della Cost.) ed eccesso di potere, assumendosi l’illegittima ammissione delle liste di candidati presentate nella provincia di Trapani denominate “Popolo delle Libertà” e “Lombardo Presidente Sicilia Forte e Libera”, a causa della sostituzione di due candidati successivamente alla sottoscrizione delle liste (primo motivo del ricorso) e della sproporzione delle candidature in violazione del citato art. 14, che prevede che “… la lista provinciale non può includere un numero di candidati dello stesso sesso superiore a due terzi del numero di candidati da eleggere nel Collegio …” (secondo motivo).
1.1) Si costituivano in giudizio l'Avvocatura Distrettuale della Stato per il Ministero dell'Interno e l’Ufficio elettorale centrale presso la Corte d'Appello di Palermo nonchè i controinteressati Francesco Scoma, Alberto Campagna, Francesco Cascio, Giuseppe Laccoto, Gaspare Vitrano, Davide Faraone, Baldassare Gucciardi, Francesco Rinaldi, Salvatore Termine, Bruno Marziano, Giuseppe Digiacomo, Cataldo Fiorenza, Camillo Oddo, Antonino Di Guardo, Massimo Ferrara, Giacomo Di Benedetto, Giuseppe Picciolo, Concetta Raia, Filippo Panarello, Mario Bonomo, Giuseppe Lupo, Michele Donegani, Antonino Cracolici, Calogero Speziale, Paolo Ruggirello, Giuseppe Federico, Maria Anna Caronia, Nicola D'Agostino, Marco Lucio Forzese, Cateno Roberto De Luca, Riccardo Minardo, Romano Fortunato, Giuseppe Giliberto Arena, Raffaele Lombardo, Nicola Leanza, Vincenzo Marinello, Innocenzo Leontini, Alessandro Aricò, Giuseppe Buzzanca, Salvatore Caputo, Carmelo Currenti, Marco Falcone, Santi Formica, Luigi Gentile, Carmelo Incardona, Livio Marrocco, Salvatore Domenico Pogliese, Antonino Scilla, Vincenzo Vinciullo, Giovanni Cristaudo, Ignazio Marinese e Giovanni Roberto Di Mauro, che eccepivano l’inammissibilità e/o l’irricevibilità del ricorso sotto molteplici profili (in particolare difetto d'interesse per omessa dimostrazione della qualità di candidati dei ricorrenti; omessa tempestiva impugnazione dei provvedimenti di ammissione delle liste; difetto di notifica nei confronti dell’Assemblea Regionale Siciliana; genericità ed indeterminatezza del petitum; difetto di legittimazione passiva dell’Amministrazione statale).
2) L’adito TAR, con sentenza n. 1275/08 del 17 ottobre 2008, dichiarava inammissibile il ricorso per “disintegrità del contraddittorio”.
In sostanza, secondo i primi giudici, non essendo stato notificato il gravame né all’Assemblea Regionale Siciliana né al Presidente della Regione Siciliana - organi cui si riferiscono i risultati elettorali, dei quali viene chiesto l’annullamento - ma soltanto alla Regione Siciliana presso la sede della Giunta di governo in Palermo, si sarebbe verificato il difetto di un presupposto processuale, comportante la inammissibilità del ricorso.
Inoltre, il TAR affermava che comunque il ricorso medesimo avrebbe dovuto essere notificato all’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 1 del d. lgs. 2 marzo 1948, n. 142 e non già presso la sede dell’Ente Regione.
3) Impugnano la citata decisione i sigg.ri Rita Borsellino, Massimo Fundarò, Teodoro Lamonica, Antonio Giuseppe Parrinello, Giovanni Giuca, Calogero Miccichè, Giuseppe Ortisi, Fabrizio Ferrandelli e Giuseppe Furnari, deducendo i seguenti motivi di gravame:
a) “Erroneità della sentenza appellata. Errore di fatto. Violazione delle disposizioni in materia di notifica dei ricorsi elettorali”.
Erroneamente i primi giudici hanno ritenuto che il ricorso non fosse stato notificato al Presidente della Regione Siciliana; in realtà, esso risulta notificato all’On. Raffaele Lombardo, nella sua qualità, sia presso la residenza che presso la sede della carica in Palazzo dei Normanni. Pertanto, il giudizio si sarebbe regolarmente instaurato.
Inoltre, essendosi l’on. Lombardo costituito in giudizio nella sua qualità di Presidente della Regione, l’eventuale irregolarità sarebbe stata sanata ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c..
Infine, si sostiene che il ricorso sarebbe stato regolarmente notificato all’organo cui si riferiscono i risultati elettorali contestati, cioè la Regione Siciliana presso la sede, in corretta applicazione dell’art. 1, comma 3, del d. lgs. 2 marzo 1948, n. 142.
b) “Violazione dell’art. 14 bis della l. r. 29/1951 e s. m.. Violazione dell’art. 48 e 97 della Cost.. Violazione di legge. Eccesso di potere per illogicità manifesta, disparità di trattamento e vizi del procedimento. Sviamento di potere”.
I verbali dell’Ufficio centrale regionale e dell’Ufficio centrale circoscrizionale di Trapani sarebbero illegittimi, in quanto si sarebbero verificati tardivi ed illegittimi cambiamenti nei nominativi dei candidati dopo la sottoscrizione della lista da parte degli elettori. In tal modo, con l’esistenza di liste diverse rispetto a quelle sottoscritte, sarebbe stata, in sostanza, vulnerata la “consapevolezza piena ed effettiva dei sottoscrittori circa i nominativi dei candidati”.
c) “Violazione dell’art. 14 bis della l. r. 29/1951 e s. m.. Violazione dell’art. 48, 3, 81 e 97 della Cost.. Violazione di legge. Eccesso di potere per illogicità manifesta, disparità di trattamento e vizi del procedimento. Sviamento di potere”.
Sotto altro profilo, si denuncia l’illegittimità dell’ammissione della lista del PDL nella provincia di Trapani, in quanto presentata con un solo candidato donna su cinque presenti, situazione verificatasi a seguito dello spostamento della candidata Vincenza Bono Parrino dalla lista del PDL a quella “Lombardo Presidente Sicilia Forte e Libera”.
d) “Intervenuta decadenza dei resistenti e dei controinteressati dal diritto di effettuare controdeduzioni”.
Si eccepisce che le Amministrazioni resistenti e buona parte dei controinteressati si sarebbero costituiti ed avrebbero presentato deduzioni oltre il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della notifica del ricorso, cosi violando il severo regime di decadenze previsto in materia elettorale.
3.1) Inoltre, gli appellanti insistono sulla tempestività del ricorso introduttivo e del successivo deposito dell’atto notificato, contestati da alcuni controinteressati nonché sulla corretta notifica del ricorso presso la sede della Regione, atteso che l’Avvocatura dello Stato si era costituita nell’interesse del Ministero dell’Interno, dando luogo, cosi ad un litisconsorzio passivo, in presenza del quale la Regione - previa valutazione di un (potenziale) conflitto d’interessi - avrebbe dovuto valutare se avvalersi o meno dell’Avvocatura.
Infine, gli odierni ricorrenti richiamano, ulteriormente illustrandoli, i motivi di merito articolati nel ricorso introduttivo del giudizio.
4) Si sono costituiti con separati atti l’on. Raffaele Lombardo, l’on. Francesco Cascio, l’on. Francesco Scoma, l’on. Alberto Campagna, l’on. Fabio Maria Mancuso, l’on. Giuseppe Limoli, l’on. Giovanni Cristaudo, l’on. Federico Giuseppe, l’on. Nicola D’Agostino, l’on. Nicola Leanza, l’on. Romano Fortunato, l’on. Marco Lucio Forzese, l’on. Paolo Ruggirello, l’on. Maria Anna Caronia, l’on. Roberto De Luca, l’on. Orazio D’Antoni, che concludono per l’inammissibilità del ricorso in appello o per la sua infondatezza.
Presentano una memoria collettiva di costituzione gli on.li: Alessandro Arico’, Giuseppe Buzzanca, Salvatore Caputo, Carmelo Correnti, Marco Falcone, Santi Formica, Luigi Gentile, Carmelo Incardona, Livio Marrocco, Salvatore Domenico Pugliese, Antonino Scilla, Vincenzo Vinciullo, che insistono per la conferma della gravata sentenza.
Si costituiscono, altresì, in proprio e nella qualità di deputati dell’Assemblea Regionale, i sig.ri Innocenti Leontini, Vincenzo Marinello, Baldassare Di Giovanni, Giuseppe Laccato, Gaspare Vitrano, Davide Faraone, Baldassarre Gucciardi, Salvatore Termine, Bruno Marziano, Giuseppe Digiacomo, Camillo Oddo, Antonino Di Guardo, Massimo Ferrara, Giacomo Di Benedetto, Giuseppe Picciolo, Concetta Raia, Filippo Panarello, Mario Bonomo, Giuseppe Lupo, Michele Donegani, Antonino Cracolici, Calogero Speziale, che concludono per la conferma della gravata sentenza.
D I R I T T O
1) Come diffusamente evidenziato in narrativa, il contenzioso all’esa-me del Collegio concerne la legittimità del procedimento di ammissione di due liste, “Popolo delle Libertà” e “Lombardo Presidente Sicilia Forte e Libera”, presentate nella Provincia di Trapani, in occasione delle elezioni per l’Assemblea Regionale Siciliana e per il Presidente della Regione, tenutesi in data 13 e 14 aprile 2008.
L’adito TAR - ritenendo pregiudiziale ed assorbente la dedotta inammissibilità del gravame, all’uopo recependo apposita eccezione articolata da numerosi controinteressati - ha dichiarato il ricorso “inammissibile per disintegrità del contraddittorio”, non essendo stato il medesimo notificato agli organi della Regione, cioè l’Assemblea Regionale ed il Presidente della Regione, né presso la loro sede né presso l’Avvocatura dello Stato (alla quale - secondo i primi giudici - il gravame avrebbe dovuto essere comunque notificato, ai sensi dell’art. 1, del d. lgs. 2 marzo 1948, n. 142, che estende le attribuzioni dell’Avvocatura dello Stato nei riguardi della Regione Siciliana).
Contestano tale assunto gli odierni appellanti, sostenendo, al contrario, la correttezza della notifica all’Ente Regione, vero organo cui si riferiscono i risultati elettorali contestati, avvenuta presso la sua sede, in corretta applicazione dell’art. 1, comma 3, del d. lgs. 2 marzo 1948, n. 142, che esclude l’automatica estensione delle funzioni dell’Avvocatura dello Stato all’Amministrazione regionale siciliana nei giudizi in cui è parte anche una Amministrazione dello Stato (eccettuato il caso qui non rilevante di litisconsorzio attivo). I medesimi aggiungono che, comunque, nella fattispecie, si sarebbe verificata la sanatoria dell’eventuale irregolarità, ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c., essendosi l’on. Lombardo costituito in giudizio nella sua qualità di Presidente della Regione.
2) Tale tesi merita condivisione limitatamente alla prima parte della sua prospettazione.
Giova, in via preliminare, ricostruire correttamente il chiaro contesto fattuale della vicenda che ne occupa, nonchè l’esatta interpretazione del quadro giuridico di riferimento.
Nel caso di specie, gli originari ricorrenti, odierni appellanti, hanno chiesto l’annullamento della proclamazione degli eletti all’As-semblea regionale per vizi propri degli atti preparatori, che avrebbero invalidato, in via derivata, il procedimento elettorale di cui trattasi (asserita illegittima ammissione delle liste denominate “Il popolo delle libertà” e “Lombardo Presidente Sicilia Forte e Libera”). Ha affermato lo stesso TAR, che parti necessarie del presente contenzioso, oltre ai controinteressati eletti ed alla Regione, che si “appropria” del risultato elettorale e nella cui sfera si riverberano gli effetti dell’annullamento o della conferma della proclamazione degli eletti, erano anche gli Uffici elettorali e in particolare l’Ufficio elettorale centrale (costituitosi con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato).
Logico corollario di quanto rappresentato era la compresenza della Regione e di organi statali tra i destinatari della notifica del ricorso de quo e, quindi, il consolidamento di una posizione di litisconsorzio passivo tra più soggetti, tutti astrattamente difendibili dalla Avvocatura dello Stato. Il concreto patrocinio della Regione, poi, si sarebbe realizzato soltanto all’esito di una valutazione di convenienza di tale Ente e sul presupposto della insussistenza di alcun conflitto d’interessi con lo Stato (come stabilito dall’ultimo comma dell’art. 1 del richiamato d. lgs. n. 142/1948).
2.1) Tale ricostruzione dell’odierna situazione fattuale, oggetto del contenzioso in esame, consente, innanzi tutto, di escludere la pedissequa applicazione al caso di specie del precedente giurisprudenziale richiamato dal TAR e dagli appellati (C.G.A. 4 luglio 1997, n. 304).
Invero, nel citato caso, la notifica del ricorso era stata effettuata soltanto agli organi regionali e non anche agli Uffici elettorali, con la conseguenza che non si era creato alcun litisconsorzio passivo e, pertanto, la notifica medesima - in corretta applicazione del comma 1° del citato art. 1 del d. lgs. n. 142/1948, che ha esteso le funzioni della Avvocatura dello Stato all’Amministrazione regionale siciliana - non poteva che essere fatta presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege, a pena di inammissibilità del gravame.
Nel caso di specie, invece, come dianzi evidenziato, proprio la descritta esistenza di un litisconsorzio passivo escludeva l’automatica estensione all’Ente Regione delle attività dell’Avvocatura (tra cui l’espletamento della funzione di domiciliazione e l’esercizio del patrocinio).
2.2) Rafforza tale conclusione la lettura complessiva della norma di riferimento, il menzionato art. 1 del d. lgs. n. 142/1948, che testualmente recita:
”Le funzioni dell’Avvocatura dello Stato nei riguardi delle Amministrazioni statali sono estese all’Amministrazione regionale siciliana ….
Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei giudizi in cui sono parti l’Amministrazione dello Stato e l’Amministrazione regionale, eccettuato il caso del litisconsorzio attivo.
Nel caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto di interessi tra lo Stato e la Regione, questa può avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato”.
E’ evidente, quindi, che nella fattispecie in esame, che si configura sostanzialmente come litisconsorzio passivo, essendo Stato e Regione parti nel medesimo giudizio, l’Amministrazione regionale aveva la facoltà e non l’obbligo di avvalersi dell’Avvocatura.
2.3) Da un concorrente angolo prospettico, devesi osservare che - contrariamente a quanto sembrano sostenere alcune parti resistenti - la determinazione in ordine all’opportunità di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura (e la sottostante preventiva valutazione circa l’even-tuale conflitto d’interessi) non può essere rimesso al giudizio della parte che deve effettuare la notifica del ricorso, ma - come previsto dalla richiamata normativa - è affidato esclusivamente alla Regione. Da ciò deriva che l’eventuale esito negativo di tale valutazione operato dall’Amministrazione regionale comporterebbe l’errata notifica effettuata presso gli uffici dell’Avvocatura invece che presso l’Ente medesimo.
Pertanto, sotto l’esaminato profilo, gli originari ricorrenti hanno correttamente notificato il ricorso introduttivo del giudizio presso la sede dell’Ente Regione, parte pubblica avente veste di “autorità emanante”, in base al menzionato criterio di imputabilità sostanziale ed in quanto organo cui si riferiscono i contestati risultati elettorali.
3) In parte qua l’appello va quindi accolto, con la conseguente riforma della sentenza appellata.
4) Riservata ogni ulteriore statuizione (anche in ordine ad alcune eccezioni di inammissibilità dell’appello, attinenti nella sostanza alla asserita irritualità del ricorso in primo grado ed implicanti se mai la reiezione dell’odierna impugnativa, con diversa motivazione), il Collegio ritiene che, ai fini del decidere, occorre integrare la documentazione agli atti, acquisendo in copia autentica:
a) verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Regionale in data 23 aprile 2008 - 6 maggio 2008, con cui si è proceduto, tra l’altro, alla proclamazione degli eletti (impugnato in primo grado);
b) verbale delle operazioni dei seguenti Uffici centrali circoscrizionali: Palermo, Messina, Enna, Catania, Caltanisetta, Agrigento, Ragusa e Siracusa (impugnati in primo grado);
c) provvedimento di ammissione delle liste “Popolo delle Libertà” e “Lombardo Presidente Sicilia Forte e Libera”, alle elezioni del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana, svoltesi il 13 ed il 14 aprile 2008 (impugnato in primo grado).
I su indicati documenti dovranno essere depositati, a cura della Amministrazione regionale siciliana (Segreteria generale della Assemblea regionale e Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali) nella Segreteria della Sezione entro il termine in dispositivo fissato.
Restano salve, ai fini del richiesto adempimento, le eventuali iniziative delle parti e in particolare degli appellanti.
Nel frattempo,va sospesa ogni ulteriore determinazione in rito, nel merito e sulle spese.
P. Q. M:
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, impregiudicata ogni altra questione nel rito e nel merito, parzialmente pronunciando, cosi decide;
a)accoglie l’appello nei limiti di cui in motivazione;
b)ordina agli uffici della Amministrazione regionale siciliana indicati in motivazione di depositare nella Segreteria della Sezione i documenti sopra specificati entro il termine di 20 (venti) giorni dalla comunicazione in forma amministrativa della presente decisione o dalla sua notificazione a cura degli odierni ricorrenti:
c)fissa, per l’ulteriore trattazione dell’appello, l’udienza pubblica del 13 maggio 2009.
Spese al definitivo.
Ordina che la su estesa decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2009, con l’intervento dei signori: Pier Giorgio Trovato, Presidente, Raffaele Maria De Lipsis, estensore, Chiarenza Millemaggi, Antonino Corsaro, Pietro Ciani, Componenti.
F.to: Pier Giorgio Trovato, Presidente
F.to: Raffaele Maria De Lipsis, Estensore
F.to: Loredana Lopez, Segretario
Depositata in segreteria
il 10 marzo 2009
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