giovedì 18 dicembre 2008

estratto dalla bozza di regolamento (decreto attuativo) presentata dalla Gelmini alla conferenza regionale.

Leggete attentamente l'articolo sottostante estratto dalla bozza di regolamento (decreto attuativo) presentata dalla Gelmini alla conferenza regionale.

Le compresenze sono abolite per TUTTE le classi, non solo per la prima.

Senz'altro se passa questa formula avremo notevoli tagli di organico e caos organizzativo oltre che assalti alla diligenza per avere il posto da prevalente....

Articolo 4 – Scuola primaria          

1. Sono iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento.
2. Possono, altresì, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.
3. Il tempo scuola della primaria è svolto ai sensi dell’art. 4 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, secondo il modello dell’insegnante unico o prevalente che supera il precedente assetto del modulo e delle compresenze, e secondo le differenti articolazioni dell’orario scolastico settimanale a 24, 27, sino a 30;
è previsto altresì il modello delle 40 ore corrispondente al tempo pieno.
Tali articolazioni riguardano a regime l’intero percorso della scuola primaria e, per l’anno scolastico 2009-2010, solo le classi prime, tengono conto delle specifiche richieste delle famiglie. Qualora il docente non sia in possesso degli specifici titoli previsti per l’insegnamento della lingua inglese e dei requisiti per l’insegnamento della religione cattolica, tali insegnamenti sono svolti da altri docenti che ne abbiano i titoli o i requisiti.

4. Le classi successive alla prima funzionano, dall’anno scolastico 2009-2010 e fino alla graduale messa a regime del modello previsto dal comma 3, secondo i seguenti modelli orario:a) 27 ore, corrispondenti all’orario di insegnamento di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo, n. 59 del 2004, con esclusione delle attività opzionali facoltative di cui al comma 2 del medesimo articolo, senza compresenze;b) 30 ore comprensive delle attività opzionali facoltative, corrispondente all’orario delle attività di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo, n. 59 del 2004, senza compresenze e nei limiti dell’organico assegnato per l’a.s. 2008/2009;c) 40 ore corrispondenti al modello di tempo pieno, nei limiti dell’organico assegnato per l’a.s. 2008/2009.

5. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia e sulla base delle richieste delle famiglie e fermo quanto disposto ai commi precedenti, adeguano i diversi modelli orario agli obiettivi formativi e ai piani di studio allegati al decreto legislativo n. 59 del 2004, come aggiornati dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 luglio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 198 alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 228 del 1° ottobre 2007.

6. La dotazione organica di istituto è determinata sulla base del fabbisogno del personale docente necessario per soddisfare l’orario delle attività didattiche, l’integrazione degli alunni disabili, il funzionamento delle classi a tempo pieno secondo l’articolazione prevista dal successivo comma 7. Il predetto organico è integrato, ove necessario, con le ore occorrenti per l’ insegnamento della lingua inglese e della religione cattolica.

7. Le classi a tempo pieno secondo il modello di cui al comma 3, sono attivate a richiesta delle famiglie, sulla base di specifico progetto formativo integrato e delle disponibilità di organico assegnate, nonché in presenza delle necessarie strutture e servizi. Per la determinazione dell’organico di dette classi è confermata l’assegnazione di due docenti per classe, eventualmente coadiuvati da insegnanti di religione e di inglese in possesso dei relativi titoli o requisiti. A livello nazionale rimane confermato il numero dei posti attivati complessivamente per l’anno scolastico 2008/2009. Ulteriori incrementi di posti per le stesse finalità sono attivati, in sede di definizione degli organici, sulla base delle economie realizzate. Le maggiori disponibilità di orario rispetto alle 40 ore del modello di tempo pieno sono utilizzate per una maggiore diffusione del tempo pieno medesimo. Per il potenziamento quantitativo e qualitativo del servizio del tempo pieno sul territorio sono attivati piani pluriennali sulla base di intese con le rappresentanze dei comuni, precedute da un accordo quadro con le autonomie locali in sede di Conferenza Unificata.

8. Qualora non sia possibile procedere alla aggregazione delle ore disponibili nei plessi della medesima istituzione scolastica, sono costituiti posti di insegnamento anche con orario inferiore a quello d’obbligo.

9. Per l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a “Cittadinanza e Costituzione” si applica l’art. 1 del decreto legge n 137 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 169 del 2008. 10. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, avente natura non regolamentare, sono individuati, nell’ambito dell’istituto o di reti di scuole, i titoli prioritari per impartire l’insegnamento di musica e pratica musicale.11. Sono organizzati, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, lettera d), del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, corsi di formazione professionale per i docenti, finalizzati all’adattamento al nuovo modello organizzativo.

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