domenica 11 gennaio 2009

consigli dalla rete - COBAS Vademecum formazione classi



In quanti in classe con la Gelmini?

Come difendersi da classi troppo affollate?

Manuale di resistenza umana ai tempi di Tremonti - Gelmini

Lo Schema di Regolamento recante Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, approvato dal Consiglio dei Ministri del 18 dicembre scorso, prevede la formazione delle classi - dall'anno scolastico 2009-10 - con un numero maggiore di studenti per aula.

Lo Schema di Regolamento deve ottenere il parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni e del Consiglio di Stato, per poi essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale come Decreto del Presidente della Repubblica, prima di diventare norma a tutti gli effetti, ma è bene prendersi per tempo per valutare la possibilità di autodifendersi.

Dando per scontata la necessità di proseguire la lotta per il ritiro dell'art. 64 della legge 133, il quale sovrintende ai pesanti tagli previsti dai Regolamenti attuativi, proviamo però a vedere se esiste la possibilità di rendere inapplicabili queste norme.

L'aumento generalizzato del numero degli alunni per classe, se da una parte va a peggiorare la qualità dell'offerta didattica ed educativa, rendendo impossibile l'intervento individualizzato, il recupero in itinere e la lotta alla dispersione scolastica, dall'altra rappresenta un attentato al benessere a scuola e alla sicurezza.

I nuovi parametri per la formazione delle classi, infatti, confliggono con le norme previste dal D.M. 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica) e dal D.M. 26 agosto 1992 (Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica).

Scuola per scuola, plesso per plesso, in sede di formazione delle classi, dobbiamo controllare, puntando sulla contraddizione che il Dirigente Scolastico è responsabile dei tagli (comma 5 dell'art. 64 della legge 133) e del rispetto dei parametri relativi alla formazione delle classi conseguenti ai tagli (comma 6 dell'art.4 dello Schema di Regolamento in questione), ma è anche responsabile della sicurezza come datore di lavoro, ai sensi della 626 (ora Decreto Legislativo 81 del 2008).

Ma veniamo al dettaglio.

Costituzione delle classi

Fortunatamente, per l'a. s. 2009/10 (e solo per quest'a.s.) restano confermati i limiti massimi di alunni per classe [iniziale] previsti dal decreto ministeriale 25 luglio 1998, n. 331 e successive modificazioni. Anche se al fine di dare stabilità alla previsione delle classi è consentito derogare (in sede di determinazione dell'organico di fatto N.d.R.), in misura non superiore al 10 per cento, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto art.6 comma 1 dello Schema di Regolamento

Classi con alunni diversamente abili

Rimane la situazione attuale regolata dalla legge finanziaria 2008 del governo Prodi (art. 2 commi 413 e 414 L. 244/07), in cui erano state fissate le dotazioni organiche dei posti di sostegno. Ricordiamo che la normativa attuale (Dm 141/1999) prevede 20 alunni come massimo con la possibilità di derogare.

È questo uno dei pochi passi indietro del governo perché la bozza precedente del regolamento prevedeva un tetto di 22 alunni.

Numero di alunni:

minimi e massimi

Nella Scuola dell'Infanzia sono 18 e 26 (elevabile a 31-32, considerando eventuali resti e la deroga del 10%) contro quelli attuali di 15 e 25 (elevabili a 30-31).

Alla Primaria si pongono come limiti 15 e 26 (elevabile a 30-31) contro quelli attuali di 10 e 25 (elevabile a 27- 28); il limite minimo è ridotto a 10 alunni per i comuni montani, le piccole isole e le aree con minoranze linguistiche.

Nella Scuola secondaria di primo grado i limiti sono 18 e 27 (elevabile a 31- 32) contro gli attuali 15 e 25 (elevabile a 29-30). Le classi seconde e terze dovranno avere un numero medio di alunni superiore a 19, altrimenti, si ricompongono le classi secondo i limiti minimi e massimi per le prime. Anche per le medie il limite minimo è ridotto a 10 per i comuni montani, le piccole isole e le aree con minoranze linguistiche.

Nelle classi iniziali (prime e terze) della secondaria di secondo grado i limiti sono 27 e 30 (elevabile a 34-35) contro gli attuali 15 e 25 (elevabile a 30 - 31); le classi intermedie dovranno avere un numero medio di alunni superiore a 22, altrimenti si ricompongono secondo i limiti minimi e massimi previsti per le prime.

Solo le classi finali potranno costituirsi con un numero minimo di alunni pari a 10.

E consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi stesse siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di alunni di minore consistenza sia costituito da almeno 12 unità.

Come si vede c'è una crescita generalizzata di 2 alunni per classe nel numero massimo rispetto alla situazione attuale. Tale aumento sommato a quello del numero minimo di alunni per classe (circa 3 per classe) porterà a quell'innalzamento del rapporto alunni per classe dello 0,20 previsto dal Piano programmatico con i conseguenti tagli di 6.000 posti (solo per l'anno 2009-10).

Secondo lo Schema di Regolamento le pluriclassi sono costituite con non meno di 8 alunni e non più di 18 nella scuola primaria.

Il D.M. 331/98, prevede invece che le pluriclassi siano costituite con non meno di 6 e non più di 12 alunni. Nella scuola media le pluriclassi dovranno avere al massimo 18 alunni, mentre - sempre il Dm 331/1998 ne prevede 12.

Lo Schema di regolamento peggiora quindi l'attuale situazione, sia nella scuola primaria che nella scuola media.

La conseguenza sarà un maggiore affollamento delle pluriclassi.

Parametri per la formazione delle classi

Ordine
di scuola

n° minimo
alunni per classe

n° massimo
alunni per classe*

deroghe
sui massimi*

Ora

prima

ora

prima

Ora

prima

Infanzia

18

15

26

25

29

28

Primaria

15

10

26

25

27

-

pluriclasse

8

6

18

12

-

-

Secondaria
I grado

18

15

27

25

28

27

Secondaria
II grado

27

25

30

30

-

-

Elaborazione Tuttoscuola

* a partire dal 2010/2011

A questi parametri si deve aggiungere la possibilità di deroga, in sede di definizione dell'organico di fatto, in misura non superiore al 10 per cento, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto (N.d.R.).

Tutti gli spazi vitali per l'agibilità (e la sicurezza) e chi deve garantirli
Aule normali

(ecco cosa dice ItaliaOggi in una nota del 2/12/2008)
Il massimo affollamento ipotizzabile nelle aule scolastiche è di 26 persone. E in ogni caso, se si tratta di scuole dell'Infanzia, Primarie o Secondarie di primo grado, ogni persona presente deve avere a disposizione 1,80 metri quadri netti.

Il parametro minimo sale a 1,96 metri quadri netti se si tratta di scuole secondarie di II grado.
Il limite massimo di 26 alunni è fissato dal punto 5 del decreto 26 agosto 1992 del Ministero dell'Interno: «Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica». Mentre gli spazi minimi vitali per garantire la funzionalità dei locali scolastici sono contenuti nel Decreto Interministeriale 18 dicembre 1975, emanato dai Ministeri dei Lavori Pubblici e della Pubblica Istruzione.

Va detto subito, peraltro, che quest'ultimo decreto regola una materia che dovrebbe essere regolata con leggi regionali (si veda la legge 23/96). Ma siccome le regioni non hanno ancora provveduto, resta ancora in vigore.

Sono questi i provvedimenti in base ai quali dovrebbero essere rilasciati i certificati di agibilità delle scuole. E che spesso invece non sono rispettati, come denunciano gli stessi dirigenti scolastici.
Il Decreto 26 agosto 1992 dispone che il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in 26 persone per ogni aula. E qualora le persone effettivamente presenti dovessero essere in quantità maggiore, l'indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività. La norma non indica il soggetto qualificato come titolare dell'attività. Nel silenzio della norma, dunque, è ragionevole ritenere che esso debba essere individuato nell'ente proprietario dell'edificio scolastico. E dunque, nel caso si tratti di scuole dell'infanzia, primarie o secondarie di I grado dovrebbe essere individuato nel Comune. Mentre per le scuole superiori dovrebbe essere
la Provincia. Tanto più che l'ente locale partecipa anche al procedimento per dimensionare le istituzioni scolastiche, che tiene conto del numero degli alunni e delle aule disponibili. Resta il fatto che il decreto ministeriale parla espressamente di responsabilità in capo al titolare dell'attività, che non sia in grado di assicurare il servizio nei termini fissati dalla normativa antincendi.

Quanto allo spazio vitale per assicurare la funzionalità didattica delle aule, il testo di riferimento è il Decreto Interministeriale 18 dicembre 1975. La normativa prevede che per ogni alunno di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado debba essere garantita un'area netta di
1,80 metri quadri. Per le scuole superiori, invece, sono necessari 1,96 metri quadri. Questi spazi, peraltro, non fanno riferimento solo agli alunni, ma si riferiscono genericamente ad ogni persona presente nell'aula.

Secondo le disposizioni ministeriali, ogni edificio nel suo complesso ed ogni suo spazio o locale deve essere tale da offrire condizioni di abitabilità soddisfacenti per tutto il periodo di durata e di uso, malgrado gli agenti esterni normali. E queste condizioni di abitabilità debbono garantire anche l'espletamento di alcune funzioni in caso di agenti esterni anormali. Le condizioni di abitabilità possono essere raggruppate come segue. In primo luogo le condizioni acustiche (livello sonoro, difesa dai rumori, dalla trasmissione dei suoni, dalle vibrazioni ecc.). Poi, vanno garantite adeguate condizioni termoigrometriche e purezza dell'aria (livello termico, igrometria, difesa dal caldo e dal freddo, dall'umidità, dalla condensazione ecc.). E in più le condizioni di sicurezza (statica delle costruzioni, difesa dagli agenti atmosferici esterni, dagli incendi, dai terremoti ecc.). A ciò vanno aggiunti anche una serie di condizioni d'uso dei mezzi elementari (per esempio le finestre) e la relativa manutenzione.

Carlo Forte

ItaliaOggi Azienda Scuola del 2/12/2008

Aggiungiamo che secondo il D.M. del 18 agosto 1975, il limite minimo di altezza delle aule deve essere di almeno 3,00 metri.


Quindi il limite di persone presenti in un aula, ai sensi della normativa sulla prevenzione incendi è di 26 unità, compreso il docente.

E evidente che, se solo per le classi iniziali delle superiori (prime e terze) è previsto un numero minimo di 27 alunni, e se per quelle intermedie non si arriva al numero medio di 22 si passa allo scorporo e alla nuova formazione delle classi intermedie con un numero minimo di 27, si andrà di sicuro fuori norma rispetto alla sicurezza antincendio e agli spazi vitali per l'agibilità.

Su questo si tratterà di coinvolgere gli studenti, i genitori, gli enti locali sulla questione più generale del benessere a scuola e della sicurezza.

L'anno scorso lo S.N.A.L.S. di Venezia presentò un esposto sulla questione delle classi formate con un numero superiore ai 25 alunni, proprio in base al punto 5.0 (massimo affollamento ipotizzabile: 26 persone/aula) del Decreto 26 agosto 1992 sulla prevenzione incendi per l'edilizia scolastica.

L'ufficio Scolastico Regionale per il Veneto rispose con un parere del Ministero dell'interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica Area prevenzione incendi.

In tale parere i VV.FF. sostengono che il punto 5.0 prevede la possibilità di adottare indici diversi purché il titolare responsabile dell'attività sottoscriva apposita dichiarazione.

D'altra parte prosegue la nota dei VV.FF -, ai fini della sicurezza antincendi, condizione fondamentale per garantire un sicuro esodo dalle aule in caso di necessità è che queste ultime dispongano di idonee uscite come prescritto al punto 5.6 del citato decreto. A fronte di tale condizione cautelativa, un modesto incremento numerico della popolazione scolastica per singola aula, consentito dalle norme di riferimento del Ministero della Pubblica Istruzione, purchè compatibili con la capacità di deflusso del sistema di vie di uscita, non pregiudica le condizioni generali della sicurezza. (Prot. n. P480/4122 sott. 32 del 6 maggio 2008 del Ministero dell'interno Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica area prevenzione incendi) -

Un modesto incremento numerico della popolazione scolastica per singola aula, con i nuovi parametri per la formazione delle classi, comincia ad ammontare, per alcuni casi, anche a 7/8 unità. Ma, a parte questo, ci risulta strano che i VV.FF. consentano questa indeterminatezza, quando si passa a tagliare pesantemente il servizio scolastico.

Se, infatti, un privato qualsiasi intende organizzare una mostra, un piccolo evento, una rappresentazione teatrale od una proiezione, nel caso sia previsto un affollamento massimo in contemporanea di oltre 99 unità, si è soggetti ad una rigidissima normativa antincendio relativa ai pubblici spettacoli. Se le persone presenti in contemporanea sono 102 o 103 il limite dei 99 rimane, non è che si parla di modesto incremento numerico.

Per le aule scolastiche però il limite, da 26, passa anche a 35 senza che si rispettino le norme antincendio?

Tutto questo quando nel nuovo Testo Unico - DLgs 81/08 - TESTO UNICO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO, che sostituisce ed integra la 626, - la scuola è indicata come luogo privilegiato per promuovere la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto attraverso l'attivazione di percorsi formativi interdisciplinari (art. 11) in ogni ordine di scuola.

Tutto quello che succede a scuola dovrebbe essere di esempio per quanto succede nella vita sociale, ma quando si deve tagliare sugli organici ed espellere definitivamente i precari dalla scuola, si formano classi con un indice di affollamento intollerabile per la sicurezza.

Vediamo in ogni modo cosa dice il punto 5.6 del Decreto del Ministero dell'Interno del 26 agosto 1992 relativo alle norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica:

5.6. Numero delle uscite.
Il numero delle uscite dai singoli piani dell'edificio non deve essere inferiore a due. Esse vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti.
Per ogni tipo di scuola i locali destinati ad uso collettivo (spazi per esercitazioni, spazi per l'informazione ed attività parascolastiche, mense, dormitori) devono essere dotati, oltre che della normale porta di accesso, anche di almeno una uscita di larghezza non inferiore a due moduli (un modulo corrisponde a 60 cm., larghezza necessaria per l'esodo di una persona in sicurezza ' N.d.R.)
, apribile nel senso del deflusso, con sistema a semplice spinta, che adduca in luogo sicuro.
Le aule didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 persone presenti; le porte devono avere larghezza almeno di 1,20 ed aprirsi in senso dell'esodo quando il numero massimo di persone presenti nell'aula sia superiore a 25 e per le aule per esercitazione dove si depositano e/o manipolano sostanze infiammabili o esplosive quando il numero di persone presenti sia superiore a 5.
Le porte che si aprono verso corridoi interni di deflusso devono essere realizzate in modo da non ridurre la larghezza utile dei corridoi stessi.


In definitiva, secondo le norme antincendio, è possibile che in un'aula ci siano più di 26 persone previste al punto 5.0 del citato D.M., ma bisogna che l'ente locale proprietario del plesso scolastico sottoscriva apposita dichiarazione e, soprattutto, che ci sia un foro/porta di almeno 120 cm. di luce che si apra nel senso dell'esodo, possibilmente dotata di serramento con maniglione antipanico a norma, per consentire un sicuro esodo in caso di evacuazione.


Aule speciali

Le Tabelle da 5 ad 11 allegate al D.M. 18 dicembre 1975 definiscono gli indici standard di superficie netta per alunno nelle varie tipologie di scuole (materne, elementari, medie, superiori -distinte per liceo classico, liceo scientifico, istituto magistrale, istituti tecnici commerciali, istituti tecnici per geometri - . Questo per le attività didattiche (normali e speciali), per le attività collettive e complementari.

Per i tipi di scuole e di istituti non contemplati si fa riferimento, in quanto applicabili, alle disposizioni di cui alle norme per gli istituti analoghi.

Nelle medesime tabelle sono inoltre indicati il tipo e il numero dei locali, per alcuni dei quali sono fissate le dimensioni ottimali.

Per esempio per il liceo classico sono previste aule di fisica e di chimica di 180 metri quadri, aule di disegno di 100 metriquadri per i licei scientifici, aule di 125 metriquadri di disegno tecnico e architettonico per gli istituti per geometri. Questo naturalmente perché le aule speciali richiedono spazi per arredi ed attrezzature particolari.

Laboratori

I laboratori scolastici sono assimilati a luoghi produttivi (e gli allievi ai lavoratori), per cui devono rispondere ai requisiti indicati nell'art. 33 del D.Lgs 626/94 (ora sostituito dal D.Lgs 81/2008): l'altezza non deve essere inferiore ai 3 ml., la cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore-allievo, ogni lavoratore-allievo deve disporre di una superficie di almeno 2 mq. E opportuno che le macchine siano disposte in modo tale da garantire un sufficiente spazio di manovra e di passaggio.

I locali destinati a laboratorio devono essere ubicati fuori terra oppure, se interrati o seminterrati, devono avere la deroga come previsto dall'art 8 del DPR 303/56, concedibile dagli SPISAL, solo per provate esigenze tecnologiche legate alla lavorazione.

Nei laboratori devono essere garantite sufficienti condizioni di illuminazione e ricambio dell'aria (almeno una superficie aero/illuminante pari ad 1/10 della superficie di calpestio).

Le porte devono consentire una rapida uscita e devono aprirsi agevolmente verso le vie di esodo. In presenza di rischio di incendio o di esplosione, la larghezza minima delle porte dovrà essere pari ad almeno 1.20 metri.

Nei laboratori devono essere rigorosamente rispettate la segnaletica di sicurezza e le norme antinfortunistiche previste dal DPR 547/55.

Come procedere?


E evidente che lo Schema di Regolamento lascia spazi per contrapporci, scuola per scuola, alla sua attuazione, proprio adducendo le normative sul benessere a scuola e sulla sicurezza.

Certo che, a monte di tutto, cè l'art. 64 della legge 133 con i tagli previsti e contabilizzati, con tanto di clausola di salvaguardia, quindi lo scontro non può dirsi concluso fintantoché tale articolo non sarà abrogato.

E non è detto che il movimento non riprenda con vigore la protesta costringendo il governo a recedere. I segnali della mezza marcia indietro, con la possibilità di scelta alla primaria di altri moduli orari, oltre al maestro unico sulle 24 ore, il rinvio all'anno prossimo per i nuovi ordinamenti delle superiori, ci indicano che ci sono ancora dei margini.

Lo scontro sarà lungo e difficile e dovrà durare tutto l'anno scolastico.

Intanto a gennaio/febbraio lo scontro dovrà svolgersi scuola per scuola, per attendere altre settimane di mobilitazioni massificate più in avanti.

Dopo le pre - iscrizioni, che quest'anno le famiglie devono presentare entro il 28 febbraio, i Dirigenti Scolastici mandano i dati agli U.S.P. per la proposta di formazione delle classi.

Non ci sono margini di trattativa naturalmente tra R.S.U. e D.S., comunque la R.S.U. ha diritto ad essere informata dal Dirigente, quindi la parola d'ordine è vigilare sui dati che il dirigente trasmetterà, anche per evitare D.S. più realisti del Re che si auto-aumentano gli alunni per classe per fare bella figura con l'U.S.R..

Ad esempio, nella secondaria di secondo grado ' secondo lo Schema di Regolamento -, la previsione del numero delle classi iniziali dovrà essere formulata dividendo per 27 il numero complessivo degli alunni preiscritti, tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:

a) domande di iscrizione presentate;

b) eventuale scostamento tra le iscrizioni e il numero degli studenti effettivamente frequentanti ciascuna scuola nei precedenti anni scolastici;

c) serie storica dei tassi di non ammissione alla classe successiva;

d) ogni altro elemento obiettivamente rilevabile derivante da nuovi insediamenti urbani, tendenze demografiche, livelli di scolarizzazione, istituzione di nuove scuole e nuovi indirizzi di specializzazione. (art. 18 dello Schema di Regolamento)

E' necessario quindi un controllo dal basso dei calcoli e delle proposte del D.S. all'Amministrazione di livello superiore.

In presenza di alunni diversamente abili, di norma, le classi iniziali delle scuole di ogni ordine e grado dovranno essere costituite da non più di 20 alunni: bisogna vigilare che questo di 'norma'sia effettivo.

Poi c'è la questione della sicurezza.

E pensare che l'art. 11 del decreto DLgs 81/08 (che sostituisce integrandola la 626), prevede l'«inserimento in ogni attività scolastica di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie scolastiche». Per la realizzazione di tali attività sono previsti finanziamenti ministeriali che potranno essere integrati con «risorse disponibili degli istituti».

L'inserimento nei POF di una progettualità mirata a promuovere il coinvolgimento di docenti e allievi in percorsi che pongano al centro il tema della sicurezza, è cosa auspicata dal Testo Unico stesso.

Quindi prevedere in ogni scuola la costituzione di gruppi di lavoro tra docenti, studenti e genitori che portino avanti un monitoraggio della situazione degli spazi scolastici (fatto che potrebbe avvenire anche all'interno della didattica nelle scuole superiori, con classi coinvolte in un lavoro di rilievo e misurazione dei locali), non è certo da escludere.

Tali gruppi di lavoro, potrebbero indire assemblee aperte con i genitori, con gli enti locali proprietari, allo scopo di aprire vertenze territoriali sull'edilizia scolastica sicura, da contrapporre alla logica perversa di Tremonti/Gelmini sull'aumento degli alunni per classe.

I Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), previsti dalla 626 ed eletti dal personale, dovrebbero avere un ruolo preciso in questo gruppi di lavoro, così come il Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.).

Insomma nelle scuole ci di dovrebbe riappropriare di questi strumenti previsti dalla normativa sulla sicurezza.

I Collegi Docenti potrebbero programmare attività sulla sicurezza, dai corsi di informazione/formazione retribuiti, volti proprio al controllo dal basso della sicurezza nella scuola.

Non deve passare quanto si è concretizzato in questi anni sulla questione: si parla di sicurezza, ma quando si deve praticarla effettivamente non s'investe con risorse adeguate e succedono poi tragedie quali quella di Torino di qualche mese fa, quando un ragazzo ha perso la vita in una sede scolastica fatiscente.

Ad esempio, in un manuale usato per i corsi di formazione per i preposti alla sicurezza, a cura della Regione Toscana e della Regione Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola ' pubblicato nel gennaio 2006) a pag. 53 è riportato:

'Affollamento. L'eccessivo affollamento è uno stato generalizzato nelle scuole italiane. Le indicazioni contenute nei Decreti Ministeriali 331/98 e 141/99 sulla formazione delle classi non tengono infatti conto delle norme sulla prevenzione incendi per l'edilizia scolastica emanate con decreto del Ministero dell'Interno del 26/8/92. Questa situazione, non modificabile da parte del personale della scuola, dovrà essere presa in considerazione come fattore di rischio e indicata nel documento di valutazione dei rischi'.

Insomma quello dell'affollamento delle aule secondo gli enti preposti alla salute e alla sicurezza dovrebbe essere un dato ineluttabile, un rischio calcolato, di cui tenerne conto nell'elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) previsto dalla 626 per i posti di lavoro.

Noi non possiamo rassegnarci all'ineluttabilità dei tagli alle risorse e agli organici nell'istruzione, con il peggioramento delle condizioni per fare una buona e sicura scuola.

Per noi il rischio calcolato, anche dal punto di vista educativo, non può esistere.

Dobbiamo tendere al rischio zero.

Dobbiamo, con l'iniziativa di informazione e di lotta, lavorare per disapplicare le norme sulla formazione delle classi previste dallo Schema di Regolamento. Questo per strappare numeri umani di allievi per classe e contrastare l'eccessivo affollamento per aula, primo grave problema legato alla evacuazione in caso di incendio e pericolo.

Certo siamo nella logica della riduzione del danno. Quando le dotazioni organiche complessive sono definite annualmente sia livello nazionale che per ambiti regionali, predeterminate centralmente mediante Decreti Interministeriali, c'è il pericolo che qualche istituzione scolastica riesca a strappare condizioni più vantaggiose in termini di classi ed organici, magari a scapito di un'altra scuola che non ci riesce, perché quello che conta per l'Amministrazione sono le medie e il tetto definito per gli organici.

Ma noi dobbiamo puntare che ogni situazione riesca a costruire un rapporto di forza vincente con una mobilitazione radicata, che faccia saltare medie, indici e parametri che l'Amministrazione si è data.

Certo che questo non significa che rinunciamo alla battaglia generale per l'abrogazione dell'art. 64 della legge 133 e che ci rassegniamo a gestire l'esistente scuola per scuola.

Dobbiamo tenere insieme la resistenza per la riduzione del danno e la lotta generale contro lo smantellamento della scuola pubblica, e - aggiungiamo noi - l'iniziativa per il Per.

Non siamo solo per il No, dobbiamo confrontarci con quale scuola vogliamo, nell'ottica dell'autorifoma dal basso del sistema di istruzione e formazione.

Pisa, 11 gennaio 2009



COBAS - Comitati di Base della Scuola

della provincia di Pisa

Tel/segr.tel 050563083 Fax 0508050114

e-mail : cobaspi@katamail.com

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